Recesso dal contratto assicurativo per dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
L'articolo 1893 c.c. stabilisce che "se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza". Nel secondo comma si specifica che "Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.". Per queste ipotesi vale pertanto il principio della conservazione del contratto e della rettifica del contratto (art. 1432 c.c.). Questi casi possono avere luogo nelle polizze assicurative sulla vita in caso di dichiarazione errata dell'età da parte dell'assicurato.
11 / 10 / 2008